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STATUTO
ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 I Principi fondamentali Art. 2 Finalità Art. 3 Sede dell'Unione Art. 4 Stemma e gonfalone Art. 5 Adesione di nuovi Comuni Art. 6 Scioglimento dell'Unione
TITOLO II ORDINAMENTO STRUMENTALE Art. 7 Organi dell'Unione Art. 8 Consiglio dell'Unione Art. 9 Competenza della Giunta Art. 10 Funzionamento della Giunta Art. 11 Presidente e Giunta dell'Unione Art. 12 Competenze del Presidente Art. 13 Incompatibilità per i Membri degli Organi dell'Unione Art. 14 Divieto di incarichi e consulenze Art. 15 Status, permessi e indennità Art. 16 Regolamenti Art. 17 Controllo sugli atti dell'Unione
TITOLO III PARTECIPAZIONE Art. 18 Criteri generali
TITOLO IV FORME Dl COLLABORAZIONE CON AL TRI ENTI Art. 19 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione
TITOLO V UFFICI E PERSONALE Art. 20 Organizzazione degli Uffici e del personale Art. 21 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione Art. 22 Collaborazioni esterne Art. 23 Ufficio di supporto agli organi Art. 24 Personale dell'unione; Art. 25 Stato giuridico e trattamento economico del personale;
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 26 Ordinamento Art. 27 Risorse finanziarie Art. 28 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione Art. 29 Attività finanziaria Art. 30 Bilancio Art. 31 Rendiconto Art. 32 Controllo interno. Art. 33 Revisione economica-finanziaria Art. 34 Controllo di gestione Art. 35 Tesoreria Art. 36 Economato Art. 37 Personale Art. 38 Segretario dell'Unione Art. 39 Gestione del servizio di tesoreria Art. 40 Fondo spese Art. 41 Assemblea generale Art. 42 Rinvio Art. 43 Entrata in vigore
TITOLO 1 ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. .1 Principi fondamentali 1. L'Unione dei Comuni di SACCO, VALLE DELL'ANGELO, LAURINO, CAMPORA, FELITTO E CASTEL SAN LORENZO, in seguito chiamata "Unione" è costituita volontariamente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto per la durata di anni dieci, prorogabile, ai sensi dell'Art. .32 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica Italiana, delle Comunità Locali della Regione Campania e della Provincia di Salerno ed é costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo Art. 2. 3. II presente Statuto è approvato, unitamente all'Atto Costitutivo dell'Unione dai Consigli Comunali di SACCO, VALLE DELL'ANGELO, LAURINO, CAMPORA, FELITTO E CASTEL SAN LORENZO, con le procedure e la maggioranza prevista dalla legge. 4. l'Unione e costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di, SACCO, VALLE DELL'ANGELO, LAURINO, CAMPORA, FELITTO E CASTEL SAN LORENZO. 5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente. 6. L'Unione comprende una popolazione complessiva di n. 8.060 residenti effettivi, per una superficie dell'intero territorio di Kmq. 213,87.
Art. .2 Finalità 1, L'Unione, nasce con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita ai sensi dell'Art. .32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi: a) Servizi Sociali; b) Protezione civile c) Canile; d) Musei; e) Servizi Ricreativi e Culturali; f) Avvocatura ; g) Mobilità - Sistema trasporti intercomunali; h) Sportello unico Informagiovani; i) Ufficio coordinamento dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutturale del comprensorio, utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e Partenariato Sociale Opportuno; j) Servizio informatico; k) Servizio affissioni; I) Difensore Civico; m) Nucleo di valutazione; n) Servizio di mappatura delle funzioni e dei servizi dell'Unione; 2 - All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del Consiglio dell'Unione previa delibera in tal senso dei Comuni partecipanti all'Unione. 3 - L'intendo dell'Unione é promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, con la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e sindacali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente statuto. 4 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Parco e dei Comuni, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio; 5 - 1 rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, il Parco, la Provincia, sono informati ai principi della cooperazione e complementarietà.
Art. .3 Sede dell'Unione 1) L'Unione ha sede provvisoria nel Comune di Felitto presso la casa comunale, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione; 2) Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi Collegiali. I! Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione. 3) Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli Albi Pretori dei Comuni dell'Unione. 4) L'Unione, per quanto possibile, favorirà l'insediamento di propri uffici deputati allo svolgimento di funzioni specifiche nei vari Comuni che ne fanno parte nell'intento di valorizzare sia le risorse umane e le competenze specifiche maturate da ciascun Comune, sia vocazioni particolari degli stessi.
Art. .4 Stemma e gonfalone 1) L'unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome UNIONE DEI COMUNI "Alto Calore" lo stemma, il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro utilizzo sarà, successivamente alla costituzione, specificato dal loro regolamento. Patrono "SAN PIO DA PIETRALCINA". 2) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. .5 Adesione di nuovi comuni Nuovi Comuni possono richiedere di aderire all'Unione: l'adesione é subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni uniti da formalizzare con atti deliberativi dei rispettivi Consigli.
Art. .6 Scioglimento dell'Unione 1- L' Unione cessa per la scadenza del termine di durata stabilito al primo comma dell'Art. .1 o a seguito di deliberazioni di recesso di tutti i Comuni aderenti. 2- Ognuno dei Comuni partecipanti all'Unione può recederne, mediante comunicazione del legale rappresentante, su delibera del relativo consiglio comunale approvata con la maggioranza prevista per legge, II recesso sarà operativo dalla scadenza dell'esercizio annuale nel corso del quale è stato comunicato, sempre che tale comunicazione sia avvenuta almeno sei mesi prima di detta scadenza; in caso contrario sarà operativo dell'esercizio annuale successivo. 3 - Qualora però, sia nel primo che nel secondo caso, la maggioranza del Consiglio dell'Unione esprima entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione, il proprio diniego al recesso, quest'ultimo sarà operativo solo a far data dalla chiusura del secondo esercizio annuale successivo a quello in cui é avvenuta la comunicazione del recesso medesimo. 4 - In ogni caso, l'Ente recedente è tenuto a disporre degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo. 5 - Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata alla liquidazione dell'attività dell'unione. 6 - Al termine delle attività dell'unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alle normative vigenti. - II personale Comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE Dl GOVERNO
Art. .7 1. Sono Organi dell'Unione: II Consiglio La Giunta II Presidente
Art. .8 Consiglio dell'Unione II Consiglio dell'Unione é espressione dei Comuni partecipanti e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. II Consiglio é composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione. Ogni Comune aderente, al fine di garantire adeguata presenza nell' unione, sarà rappresentato nel Consiglio dell'Unione dal Sindaco membro di diritto e da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, derogando cosi, alla normativa vigente. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo. II Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei comuni partecipanti. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione di vacanza. Le dimissioni da consigliere dell'unione vanno presentate alla segreteria della stessa e sono immediatamente esecutive e irrevocabili. II Consiglio dell'Unione é competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali: - la convalida dei propri componenti; - l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, sulla scorta delle proposte di bilancio trasmesse dai 6 Consigli Comunali; - l'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; - l'approvazione del rendiconto della gestione, sulla scorta delle proposte trasmesse dai sei Consigli Comunali; - l'approvazione del regolamento di contabilità e di economato; - la nomina del Revisore; - l'approvazione della convenzione tipo di tesoreria; - l'istituzione di Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. (II loro funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinati con apposito regolamento); - il Consiglio dell'Unione, detiene, le competenze che il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al consiglio comunale, se ed in quanto compatibili; 2- Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile il comma 5 dell'Art. 141 del D.lgs. 267/2000. 3- Le norme di funzionamento del consiglio dell'Unione saranno stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal consiglio dell'Unione. II Consiglio dell'unione nella sua prima seduta, che é convocato e presieduto dal Consigliere più anziano (età) e procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio che dura in carica per anni quattro ed é rieleggibile. 4 - L'Elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede nella stessa seduta ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età. 5 - II VicePresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso ed é eletto con la stessa maggioranza del Presidente, a seguito dell'individuazione dello stesso. 6 - II Presidente del Consiglio é componente di diritto delle Commissioni Consiliari. 7 - La carica di Presidente e di VicePresidente del Consiglio e incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e Provinciale. 8 - II Presidente ed il VicePresidente non possono presiedere la discussione e partecipare alla votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere più anziano di età. 9 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio vengono designati tra i consiglieri facenti parte dell'Unione. 10 - Il Presidente del Consiglio è attributario delle seguenti funzioni: a) convoca di concerto con il Presidente dell'Unione il consiglio, lo presiede e ne dirige le attività, garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni all'ordine del giorno; b) coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali; c) sottoscrive le deliberazioni dei consiglio insieme con il Segretario generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione; d) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso; e) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del consiglio facendone osservare la disciplina; 10 - Egli é tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 11 - Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta. 12 - Egli riceverà, per l'attività svolta, ove previsto, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
Art. .9 Competenze della Giunta 1- La Giunta, cosi come composta al successivo Art. 10, collabora con il Presidente dell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2 - La Giunta dell'unione compie gli atti di amministrazione sulle materie attribuite all'unione e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto in quelle del Consiglio, del Presidente, del segretario o dei funzionari. 3 - la Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dei Consigli Comunali e riferisce annualmente agli stessi sulla propria attività, approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto. 4 - Le competenze in materia contabile che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni affida all'organo esecutivo, si intendono, riferite alla Giunta dell'Unione. Art. 10 Funzionamento della Giunta 1. La Giunta e composta dal Presidente dell'Unione che la presiede, da 5 assessori coincidenti con i Sindaci, o consiglieri delegati, degli altri 6 Comuni che ne fanno parte non affidatari della Presidenza. 2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno. 3. La seduta é valida in presenza di almeno quattro componenti. 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. 5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
Art. .11 Presidente e vice Presidente II Presidente é eletto dal Consiglio dell'Unione e dura in carica cinque anni con possibilità di avvicendamento e viene designato tra i Sindaci dell'Unione con la medesima elezione prevista per il Presidente del Consiglio. II Vice Presidente é nominato tale dal Presidente.tra gli assessori dell' Unione. II Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza temporanea o impedimento.
Art. .12 Competenze del Presidente 1 - II Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti. 2 - II Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza in ordine alle strutture gestionali ed esecutive. Impartisce all'unione direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull' intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e servizi. 3 - II Presidente e competente, nell'ambito della disciplina Regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli Uffici dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenze e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'Unione. 4 - II Presidente promuove, assume iniziative, approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 5 - II Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega e riferita esclusivamente a compiti di indirizzo, controllo e supervisione.
Art. .13 Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione 1.Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli Organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.
Art. .14 Divieto di incarichi e consulenze 1. Al Presidente, agli assessori ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.
Art. 15 Status, Permessi, indennità 1. Al Presidente, agli assessori e ai consiglieri si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 78 e 87 e succ. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quanto attiene la condizione giuridica, le aspettative, i permessi e le indennità spettanti. Art. .16 Regolamenti 1. L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; 2. l regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.
Art. .17 Controllo sugli atti dell'Unione 1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.
TITOLO III PARTECIPAZIONE
Art. .18 Criteri generali L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti comunali.
TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
Art. .19 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione 1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione sia del Consiglio che della Giunta, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate. 2. l Comuni componenti sono tenuti ad inviare all'unione copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 3. l Sindaci dei Comuni specificamente interessati ad argomenti in discussione possono chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio dell'Unione oppure inviare memorie scritte sull'argomento, affinché sia data informazione degli orientamenti in materia espressi dai Consigli Comunali. 4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione i Comuni componenti, circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.
TITOLO V UFFICI E PERSONALE
Art. .20 Direttore dell'Unione La nomina del Direttore é disposta mediante contratto a tempo determinato (la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente), con provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i Responsabili apicali dei Comuni dell'Unione o attingendo in altro ambito, anche privatistico. II rapporto di lavoro del Direttore rimane costituito con il Comune di appartenenza ed il rapporto di servizio è instaurato con l'Unione, nella persona del suo Presidente. II Direttore è responsabile delle attività svolte dall'Unione, ed in particolare: • definisce e cura gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante individuazione di forme alternative di gestione; • coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione; • elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio; • coordina e gestisce il personale; • individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia. II Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari. • il Direttore può al bisogno sostituirsi nell'adozione degli atti o dei pareri demandati ai responsabili dei servizi. Organizzazione degli uffici e del personale 1) L'Unione disciplina con appositi regolamenti, le competenza della Giunta, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 2) l criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, il rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi. 3) per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini, in particolare, adotta metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi. 4) II personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità. 5) L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi. 6) Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenza di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti, anche in base alla conoscenza ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione. 7) II regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determina le funzioni attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi. 8) La Giunta dell'Unione può proporre - in forma di collaborazione - ai Comuni coinvolti di avvalersi, per specifici e particolari compiti, dei loro uffici e mezzi, ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco, di comando o di apposita convenzione. 9) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati tra le figure apicali dei Comuni facenti parte dell'Unione. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente attraverso il direttore cui risponde direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
Art. .21 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione 1) La Giunta dell'Unione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti e i convenzionati degli enti non siano presenti analoghe professionalità, alla data di avvio dell'iter formativo dell'Unione.
Art. 22 Collaborazioni esterne 1) II regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del Presidente.
Art. .23 Uffici di supporto agli Organi 1) II regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Unione, oppure, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato da personale di posizione di comando. 2) Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Art. .24 Personale dell'Unione 1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi la dotazione organica del personale che, dovrà, prioritariamente, essere attinto tra il personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni. 2. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.
Art. .25 Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. 2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli Uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata. TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. .26 Ordinamento 1. L'ordinamento finanziario é riservato alla legge. 2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, é titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
Art. .27 Risorse finanziarie 1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e servizi derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione. 2. Le quote di partecipazione all'Unione verranno ripartite fra i Comuni partecipanti alla stessa in ragione direttamente proporzionale alla rispettiva popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 28 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
L'Unione in relazione alle funzioni e servizi unificati si sostituisce in tutti i rapporti finanziari facenti capo ai singoli Comuni.
Art. .29 Attività finanziaria L'Unione si dota di un regolamento di contabilità con il quale applica principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, fermo restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. .30 Bilancio 1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, sotto il titolo Bilancio dell'Unione "Alto Calore" redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge, sulla scorta della proposta di bilancio formulata dalla Giunta dell'Unione. 2. L 'anno finanziario dell'Unione inizia il 1 0 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 3. II bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio, economico -finanziario, deve favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione. 4. Al bilancio annuale sono allegati: -la relazione previsionale e programmatica; -il bilancio pluriennale; -tutti i documenti previsti dall'Art. 172 del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.
Art. .31 Rendiconto 1. l dati gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute ne!l'Art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 2. II rendiconto e deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge sulla scorta della proposta di rendiconto pervenuta dalla Giunta dell'Unione. 3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'Art. 227 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267: - la relazione illustrativa della Giunta dell'Unione che, ai sensi dell'Art. 151, comma 6, del D. Lgs. .18 agosto 2000, n.267 esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; - la relazione del Revisore dei conti, ai sensi dell'Art. 239, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza. 4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. .32 Controllo interno 1. E' in facoltà dei Consigli Comunali richiedere agli Organi dell'Unione ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, al responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'Art. 49. comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, in mancanza della quale, l'atto e nullo, cosi come previsto dall'Art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000 n.267.
Art. .33 Revisione economico - finanziaria 1. La revisione e effettuata da un unico Revisore per i sei Comuni. 2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei conti, ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azione e del presente Statuto. 3. II Revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'Art. 2399, comma 1, del codice civile, dall'Art. 236 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e, in generale, dalla normativa vigente. 4. II regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del Revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni. 5. II Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto. 6. Le funzioni del Revisore sono quelle indicate dall'Art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; in particolare il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale. 7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. 8. II Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione. 9. II regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo -funzionale tra la sfera d'attività de! Revisore e quella del consiglio dell'Unione. 10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze. 11. II consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina del Revisore unico, ne fissa il compenso, ai sensi dell'Art. .241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. .34 Controllo di gestione 1. II regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione dell' efficacia, dell' efficienza e della economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 2. II controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura dell'Unione secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.
Art. .35 Tesoreria 1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende: - la riscossione di tutte le entrate dei Comuni dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; -il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali. 2. l rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
Art. .36 Economato 1. II regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante entità, come previsto dall'Art. 153, comma 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. .37 Personale 1. Fino all'adozione della pianta organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione' si ricorre all'istituto del comando.
Art. .38 Segretario dell'Unione 1) II Segretario è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed é scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni dell'Unione. 2) II Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria. 3) In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite - dal Presidente - le funzioni di vicesegretario ad un dipendente apicale dell'Unione. 4) II Vicesegretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.
Art. .39 Gestione del servizio di tesoreria 1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria, ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso le tesorerie dei Comuni componenti.
Art. .40 Fondo Spese Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità sarà ripartita tra i Comuni dell'Unione. II Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno 2002. II bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
Art. .41 Assemblea generale II Presidente dell'Unione può convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.
Art. .42 R i n v i o 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267 e alla normativa applicabile in materia.
Art. .43 Entrata in vigore 1. II presente Statuto è pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, all' Albo Pretorio e dello stesso verrà data notizia sul Bollettino Ufficiale de!la Regione Campania.
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